Normativa

Operatore Socio Sanitario Complementare

O.S.S.C.

Repertorio Atti n. 1604 del 16 gennaio 2003 CONFERENZA STATO REGIONI SEDUTA DEL 16 GENNAIO 2003 Oggetto: Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la disciplina della formazione complementare in assistenza sanitaria della figura professionale dell‘Operatore socio-sanitario di cui all‘articolo 1, comma 8, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2001, n.1.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

VISTO gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l‘esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
VISTO in particolare l‘articolo 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall‘art. 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.229, che definisce le prestazioni socio sanitarie e tra queste individua quelle ad alta integrazione sanitaria;
VISTO l‘Accordo sancito il 22 febbraio 2001 (repertorio atti n 1161) in sede di Conferenza Stato Regioni tra il Ministro della Salute, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell‘operatore socio sanitario e per la definizione dell‘ordinamento didattico dei corsi di formazione;
VISTO il comma 8, dell‘articolo 1, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n.1, che conferma le disposizioni di cui al sopra esplicitato Accordo e che prevede la stessa procedura per disciplinare la formazione complementare in assistenza sanitaria, consentendo all‘Operatore socio sanitario di collaborare con l‘infermiere o con l‘ostetrica e di svolgere alcune attività assistenziali in base all‘organizzazione dell‘unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive dell‘assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione;
VISTA la proposta trasmessa dal Ministro della Salute, d‘intesa con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota del 2 ottobre 2002;

TENUTO CONTO che, a seguito delle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione, per quanto concerne gli ambiti di competenza dello Stato e Regioni, il provvedimento inerisce alla materia professioni e, per gli aspetti sanitari, alla tutela della salute, entrambe ricadenti nella potestà concorrente delle Regioni;

CONSIDERATO che il 15 ottobre 2002, in sede tecnica, sono state concordate alcune proposte di modifica al testo dell‘accordo in oggetto e che, con nota del 16 ottobre 2002, il Ministero della salute ha trasmesso il testo dell‘accordo nella stesura definitiva con le modifiche concordate;
CONSIDERATO che nel corso della seduta di questa Conferenza del 24 ottobre 2002, il rappresentante del Ministero della salute ha chiesto il rinvio dell‘esame dell‘accordo in oggetto per approfondimenti;
CONSIDERATO che il Ministero della salute, con nota del 21 novembre 2002, ha trasmesso nuovamente il testo dell‘accordo, che è stato esaminato in sede tecnica il 9 dicembre 2002, i rappresentanti regionali hanno formulato alcune proposte di modifica, sulle quali i rappresentanti del Ministero della salute hanno convenuto;
CONSIDERATOche il Ministero della salute, con nota dell‘11 dicembre 2002, ha trasmesso il testo dell‘accordo in oggetto nella stesura definitiva, con il concerto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
CONSIDERATO che, nel corso della seduta di questa Conferenza del 19 dicembre 2002 l‘esame dell‘argomento in oggetto è stato rinviato;

ACQUISITO l’assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome, espresso ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28l; Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano avente ad oggetto la disciplina della formazione complementare in assistenza sanitaria dell‘Operatore socio sanitario al fine di consentire allo stesso di collaborare con l‘infermiere o con l‘ostetrica e di svolgere alcune attività assistenziali in base all‘organizzazione dell‘unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell‘assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la supervisione della stessa;

Punto 1 ( Formazione complementare )
1.1 Per far fronte alle crescenti esigenze di assistenza sanitaria nelle strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono provvedere alla organizzazione di moduli di formazione complementare di assistenza sanitaria, per un numero di ore non inferiore a 300, di cui la metà di tirocinio, riservati agli operatori socio sanitari in possesso dell‘attestato di qualifica di cui all‘articolo 12 dell‘Accordo intervenuto il 22 febbraio 2001 (repertorio atti n 1161) in sede di Conferenza Stato Regioni tra il Ministro della Salute, tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell‘operatore socio sanitario e per la definizione dell‘ordinamento didattico dei corsi di formazione, o di un titolo riconosciuto equipollente ai sensi dell‘articolo 13 dello stesso accordo.
1.2 Gli operatori socio-sanitari che hanno seguito con profitto il modulo di formazione complementare di cui al comma 1 ed hanno superato l‘esame teorico-pratico finale, ricevono uno specifico attestato di Operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria che consente all‘operatore di collaborare con l‘infermiere o con l‘ostetrica e di svolgere alcune attività assistenziali, indicate nell‘allegato A), parte integrante del presente accordo, in base all‘organizzazione dell‘unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell‘assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione.
Punto 2( Materie di insegnamento e tirocinio )
2 I moduli di formazione, teorica e pratica, devono essere strutturati in modo da garantire il raggiungimento delle competenze professionali per l?esercizio delle attività e dei compiti indicati nell‘allegato A), che fa parte integrante del presente atto. Il modulo si svolge nelle strutture di ricovero e cura e nei servizi sanitari. La direzione del modulo è affidata ad un docente appartenente al più elevato livello formativo previsto per le professioni sanitarie infermieristiche e per la professione sanitaria ostetrica.

Il Segretario f.to Carpino
Il Presidente f.to La Loggia

ALLEGATO A

Elenco delle principali attività previste per l‘Operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria
L‘Operatore socio-sanitario, che ha seguito con profitto il modulo di formazione complementare in assistenza sanitaria, oltre a svolgere le competenze professionali del proprio profilo, coadiuva l‘infermiere o l‘ostetrica/o e, in base all‘organizzazione dell‘unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell‘assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione, è in grado di eseguire:

– la somministrazione, per via naturale, della terapia prescritta, conformemente alle direttive del responsabile dell‘assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione ;
– la terapia intramuscolare e sottocutanea su specifica pianificazione infermieristica, conformemente alle direttive del responsabile dell‘assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione;
– i bagni terapeutici, impacchi medicali e frizioni ;
– la rilevazione e l‘annotazione di alcuni parametri vitali ( frequenza cardiaca, frequenza respiratoria e temperatura ) del paziente ;
– la raccolta di escrezioni e secrezioni a scopo diagnostico ;
– le medicazioni semplici e bendaggi ;
– i clisteri ;
– la mobilizzazione dei pazienti non autosufficienti per la prevenzione di decubiti e alterazioni cutanee ;
 la respirazione artificiale, massaggio cardiaco esterno ;
 la cura e il lavaggio e preparazione del materiale per la sterilizzazione ;
 l‘attuazione e il mantenimento dell‘igiene della persona ;
 la pulizia, disinfezione e sterilizzazione delle apparecchiature, delle attrezzature sanitarie e dei dispositivi medici ;
 la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti differenziati ;
 il trasporto del materiale biologico ai fini diagnostici ;
 la somministrazione dei pasti e delle diete ;
 la sorveglianza delle fleboclisi , conformemente alle direttive del responsabile dell‘assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione.