Normativa

Ausiliario Socio Sanitario Specializzato

D.M. 10.02.1984 Identificazione dei profili professionali attinenti a figure nuove atipiche o di dubbia ascrizione ai sensi dell’art. 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, che regolamenta lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1984, n. 45. …OMISSIS… IL MINISTRO DELLA SANITÀ …OMISSIS… Decreta:
1. Ai sensi dell’art. 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono istituite le figure di cui ai punti sottoindicati:
1) Ausiliari socio-sanitari specializzati.
L’ausiliario socio-sanitario specializzato assicura le pulizie negli ambienti di degenza o spedaliera, diurna e domiciliare, ivi comprese quelle del comodino e delle apparecchiature della testata del letto. Provvede al trasporto degli infermi in barella ed in carrozzella ed al loro accompagnamento se deambulanti con difficoltà.
È responsabile della corretta esecuzione dei compiti che sono stati affidati dal caposala e prende parte alla programmazione degli interventi assistenziali per il degente. II nuovo profilo professionale degli ausiliari socio-sanitari, che conserva la collocazione nel ruolo tecnico, comprende due posizioni funzionali:
a) ausiliari socio-sanitari specializzati;
b) ausiliari socio-sanitari.
In tale profilo viene collocato nelle corrispondenti posizioni funzionali il personale in possesso della corrispondente qualifica di ausiliario socio-sanitario specializzato, di ausiliario socio-sanitario, di ausiliario assistente.

La formazione dell’ausiliario socio sanitario specializzato

D.M. 15 giugno 1987, n. 590 “. Approvazione del regolamento e del programma del corso di qualificazione degli ausiliari socio-sanitari specializzati. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 1988, n. 79.
IL MINISTRO DELLA SANITÀ …OMISSIS… Decreta
Sono approvati l’annesso regolamento e il programma del corso di qualificazione degli ausiliari socio-sanitari diretto all’acquisizione della qualifica di ausiliario sociosanitario specializzato.

Articolo 1
I corsi di qualificazione degli ausiliari socio-sanitari, ai sensi del decreto ministeriale 10 febbraio 1984, diretti all’acquisizione della qualifica di ausiliario socio-sanitario specializzato, hanno inizio il primo del mese di ottobre di ciascun anno. II corso, avrà la durata di 310 ore, articolato in 110 ore per la parte teorica, in 200 ore per la parte pratica e si svolge secondo il programma di studio allegato al presente decreto.

Articolo 2
L’organizzazione delle lezioni teoriche e pratiche dei corsi di che trattasi è demandata alle regioni, enti locali, unità sanitarie locali e agli istituti, enti ed organismi di cui agli articoli 39, 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. La quota percentuale di ausiliari socio-sanitari da destinare al corsi sarà fissata dagli enti di cui al precedente comma, sentite le organizzazioni sindacali, in relazione alle esigenze dei servizi ed alla consistenza della pianta organica relativa al profilo professionale degli ausiliari socio-sanitari e, comunque, fino ad un massimo del 20% annuale della consistenza organica di tali operatori.